imposta DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  (art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92) avanti  


Termine della deliberazione - L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/92 dispone che "l'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille".
Tale termine è stato sovente oggetto di proroga da parte del legislatore.

Sul tema, il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Nel caso in questione sarebbe opportuno rivolgersi al Comune o attendere una precisazione ufficiale.


Tipologia delle aliquote - Il successivo comma 2, art. 6 del Dlgs 504/92 consente ai comuni di deliberare un'aliquota, non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, che può essere diversificata entro tale limite con riferimento:
- agli immobili diversi dalle abitazioni;
- agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- agli alloggi non locati;
- alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

Ma, per effetto dell'ampio potere di cui godono, i comuni possono altresì deliberare:
  • un'aliquota in misura ridotta per gli immobili posseduti da fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

  • un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adobita ad abitazione principale;

  • un'aliquota minima, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione;

  • un'aliquota inferiore al 4 per mille, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale fabbricati alle condizioni definite negli accordi contrattuali;

  • un'aliquota massima del 9 per mille per gli immobili, siti in comuni ad alta tensione abitativa, che non risultino locati con contratti registrati da almeno due anni;

  • aliquote inferiori al 4 per mille (per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori) per gli immobili inagibili o inabitabili o per gli immobili di interesse storico, localizzati nei centri storici sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

  • Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze (circolare ministeriale n. 3/FL del 7 marzo 2001).
    Tutto ciò comporta che per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate (ed a quali fattispecie possano essere applicate), il contribuente deve consultare via Internet il sito www.anci-cnc.it o, meglio, il comune dove è situato l'immobile.

    Tavola 2

    VARIE  TIPOLOGIE  DI  ALIQUOTE

    Tipo
    di aliquota
    Misura Fattispecie Riferimenti
    normativi
    Ordinaria4-7 per mille GeneraleArt. 6, comma 2,
    D.Lgs. n. 504/92
    Diversificata
    rispetto
    all'ordinaria
    4-7 per mille Immobili diversi dalle abitazioni
    (A/10-B-C-D)
    Art. 6, comma 2,
    D.Lgs. 504/92
    Diversificata
    rispetto
    all'ordinaria
    4-7 per milleImmobili posseduti in aggiunta
    all'abitazione principale
    Art. 6, comma 2,
    D.Lgs. 504/92
    Diversificata
    rispetto
    all'ordinaria
    4-7 per milleAlloggi non locatiArt. 6, comma 2,
    D.Lgs. 504/92
    RidottaInferiore
    all'ordinaria
    Abitazione principale del proprietario
    o del conduttore
    Art. 4, comma 1,
    D.L. n. 437/96
    convertito dalla
    legge n. 556/96
    RidottaInferiore
    all'ordinaria
    Pertinenze dell'abitazione principaleArt. 18, comma 2,
    legge n. 388/2000
    RidottaInferiore
    all'ordinaria
    Immobili posseduti da fondi comuni
    di investimento immobiliare chiusi
    Art. 15, comma 7,
    legge n. 86/94
    AgevolataInferiore
    all'ordinaria
    Per gli enti senza scopo di lucroArt. 6, comma 2,
    D.Lgs. n. 504/92
    Minima4 per milleFabbricati realizzati per la vendita e non venduti
    dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
    o prevalente la costruzione e alienazione
    Art. 8, comma 1,
    D.Lgs. n. 504/92
    AgevolataAnche
    inferiore
    al 4 per mille
    Immobili oggetto di interventi per:
    - il recupero di immobili inagibili o inabitabili
    situati nei centri storici;
    - il recupero di immobili di interesse artistico;
    - la realizzazione di autorimesse o posti auto
    anche pertinenziali;
    - l'utilizzo di sottotetti.
    Aliquota applicabile per tre anni dall'inizio dei lavori
    Art. 1, comma 4,
    legge n. 449/97
    AgevolataAnche inferiore
    al 4 per mille
    Immobili concessi in locazione
    a titolo di abitazione principale
    con contratti tipo
    Art. 2, comma 4,
    legge n. 431/98
    In deroga
    al limite
    massimo
    Fino al 9
    per mille
    Immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa
    e sfitti da almeno due anni
    Art. 2, comma 4,
    legge n. 431/98



    Organo competente a deliberare

    Originariamente, il già citato art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 prevedeva espressamente che l'aliquota, allora in misura unica, fosse "stabilita con deliberazione della giunta comunale". Successivamente l'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha modificato la suddetta norma, attribuendo la competenza a deliberare le aliquote genericamente "al comune" senza una specifica indicazione sull'organo comunale competente ad assumere la necessaria delibera. Sul problema si è tempestivamente espresso il Ministero dell'Interno (circolare telegrafica n. 2/97 del 21 febbraio 1997) che attribuiva alla giunta comunale la competenza a stabilire le aliquote ICI, con facoltà di sottoporre la proposta deliberativa in via finale al consiglio comunale.
    In sintonia con tale interpretazione si è posta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 111 del 22 aprile 1997, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 460 dell'11 gennaio 1996 dal TAR dell'Abruzzo, ritenendo che la determinazione dell'aliquota, entro limiti predeterminati, non può intendersi attività di istituzione e ordinamento dei tributi, riservata al consiglio comunale, ex art. 32 legge n. 142/90, ma mera "operazione di completamento della scelta del legislatore".
    Nel senso opposto si è espressa la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi ripetutamente in materia (ad esempio: Consiglio di Stato, sezione V, decisione 30 aprile 1997, n. 424; TAR Toscana, sezione I, decisione 24 novembre 1998, n. 679), ritenendo che il potere di fissare le aliquote si dovesse inquadrare nel più vasto potere "dell'ordinamento dei tributi", riservato all'organo rappresentativo dell'intero corpo elettorale, ossia al consiglio comunale.
    Recentemente la Corte di Cassazione, sezione V civile, con sentenza n. 7602 del 24 maggio 2002, ha deciso che l'organo competente a deliberare l'aliquota dell' ICI fino al 1996 è la giunta comunale e non il consiglio, così come sanciva esplicitamente la formulazione originaria dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92.
    A porre fine, almeno per il momento, alle diverse interpretazioni emerse dopo la novella introdotta dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, è stato il legislatore, il quale con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, meglio noto come Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel delineare le competenze dei consigli, ha esplicitamente escluso dai loro compiti la determinazione delle aliquote delle imposte, individuando così, indirettamente, nella giunta l'organo competente a fissare le aliquote (art. 42, comma 2, lettera f). Difatti, il comma 2 dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, tra l'altro, che la giunta "compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio".
    Ne consegue che dall'anno d'imposta 2001 le aliquote in materia di ICI devono essere adottate dalla giunta comunale.

    Deliberazione dei comuni dissestati - Per espressa previsione, i comuni dissestati, ovvero il consiglio comunale o il commissario ad acta, sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita.
    La deribela non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 251, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, meglio noto come Testo unico degli enti locali).
    Al riguardo, la disposizione dell'art. 1, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in forza della quale gli enti locali dissestati che, per due esercizi finanziari consecutivi, presentino consuntivi in attivo della gestione riequilibrata, sono esentati dall'applicazione obbligatoria degli aumento delle aliquote massime d'imposta.