imposta ALTRI  TERRENI  AGRICOLI  (art. 2, comma 1, lett. c e art. 5, comma 7, del D.Lgs. 504/92) avanti  


Per gli altri terreni agricoli, l'imposta viene determinata moltiplicando il reddito dominicale per 1,25 (rivalutazione del 25%) e il risultato ottenuto per il coefficiente 75. La base imponibile così ottenuta si moltiplica infine per l'aliquota deliberata dal comune.

Tavola n. 13 (calcolo imposta)

BASE IMPONIBILE
(Reddito dominicale x 1,25 x 75)
ALIQUOTA
deliberata dal comune
ICI ANNUA
...... X ... / 1.000 = ......


Si rammenta che secondo la circolare 14 giugno 1993, n. 9, del Ministero delle Finanze sono esclusi dal pagamento dell'imposta:
  • gli orticelli, i piccoli appezzamenti di terreno e i terreni completamente incolti, purché non suscettibili di sfruttamento edificatorio;

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il cui elenco è contenuto nella predetta circolare ministeriale).