ULTIM'ORA  ICI :  NOTIZIE  IN  EVIDENZA


 
LUG
26
Mini-sanatoria per errori nel versamento Ici

26 luglio 2008 - Attenzione: martedì 26 agosto scade il termine per sanare il mancato versamento dell'Ici dovuto ad errori nella individuazione degli immobili esenti, senza dover pagare alcuna sanzione. La legge n. 126 del 24 luglio, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 93 del 27 maggio (contenente l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, senza incorrere in penali, a partire dalla data della sua entrata in vigore (26 luglio 2008). La sanatoria è contenuta nel comma 6-bis dell'art. 1: "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Si rammenta che l'esenzione dall'Ici si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale, nei limiti previsti dai regolamenti comunali. Questi ultimi, infatti, possono circoscrivere la nozione di pertinenza, sia per quanto concerne il numero, sia per quanto riguarda le categorie catastali riconosciute (ad esempio, box, cantine, posti auto). In mancanze di delibere in merito, non esistono limitazioni prestabilite.
Clicca qui per consultare il testo completo della legge n. 126 del 24 luglio 2008.
Clicca qui per controllare quali sono gli immobili esenti dal pagamento dell'Ici.


 
GIU
08
Pubblicati modelli compilabili e stampabili

8 giugno 2008 - Pubblicati i modelli compilabili e stampabili per il bollettino di pagamento, per la dichiarazione F24, per la domanda di ravvedimento. Clicca qui per visualizzare o scaricare questi modelli, in formato pdf.


 
GIU
06
Nota Ifel sul decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93

6 giugno 2008 - Pubblicata sul sito dell'Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) una interessante nota sul decreto-legge del 27 maggio 2008, utile soprattutto agli Uffici tributi degli enti locali. Clicca qui per leggerla, oppure clicca qui per scaricare il file in formato pdf.


 
MAG
28
Pubblicato il decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale

28 maggio 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 che dispone l'esclusione dall'Ici dell'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8, A9. Clicca qui per leggere il testo completo del decreto-legge.


 
MAG
21
Abolita l'Ici sull'abitazione principale

21 maggio 2008 - Il Consiglio dei Ministri, riunito a Napoli, ha approvato il "pacchetto fiscale". Fra i provvedimenti adottati dal Governo con decreto, figura l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio sarà in vigore dal primo acconto di giugno e riguarderà anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, a cui non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Per chi ha già versato l'imposta comunale sugli immobili, sono state previste forme di restituzione delle somme. L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità del rimborso ai Comuni.
Per saperne di più, clicca qui

Attenzione: l'abolizione non ha effetto retroattivo. Pertanto, se in precedenza non è stata pagata l'Ici, occorre provvedere avvalendosi del ravvedimento operoso.


 
APR
26
Approvato il nuovo modello Ici 2008 con le istruzioni

26 aprile 2008 - Il direttore generale del Dipartimento delle Finanze ha approvato con apposito provvedimento, il 23 aprile scorso, il nuovo modello di dichiarazione Ici 2007 (valido per l'anno 2008), con le relative istruzioni. In proposito, si ricorda che l'articolo 37, comma 53 del Dl 223/06, convertito nella legge 248/06, ha parzialmente soppresso l'obbligo di dichiarazione Ici, dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.


 
APR
18
Nuovo codice tributo per ulteriore detrazione statale

18 aprile 2008 - L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154/E del 15.04.2008, ha provveduto ad istituire il codice tributo 3900 che consentirà di utilizzare in compensazione la minor ICI dovuta per la prima casa, generata dall'ulteriore detrazione introdotta dalla Finanziaria 2008.


 
APR
14
Risoluzione n. 11/DF con utili esempi di calcolo

14 aprile 2008 - Pubblicata la Risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008, emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero. La lettura di tale Risoluzione è caldamente consigliata, poiché il documento contiene utili chiarimenti in relazione alla ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008 e, soprattutto, una serie di esempi pratici per il calcolo. Particolare attenzione è dedicata alla casistica dei coniugi separati o divorziati. Per consultare la Risoluzione (scaricabile anche nella originale versione in Pdf), clicca qui. Naturalmente, essa è presente anche nell'elenco della sezione "Normativa".


 
APR
10
Migliorie ai calcoli automatici Ici 2008

10 aprile 2008 - Apportate migliorie ai programmi per il calcolo automatico dell'Ici, sia nella versione completa per tutte le categorie di immobili, sia nella versione limitata all'abitazione principale: ora è possibile calcolare contemporaneamente l'imposta per la "prima casa" e l'imposta per le sue eventuali pertinenze; il programma determina automaticamente l'importo delle destrazioni ed in particolare della ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008. Con riferimento alla nuova destrazione, i programmi determinano automaticamente l'eventuale raggiungimento del limite di 200 euro stabilito per la stessa agevolazione, senza costringere più il contribuente ad effettuare manualmente alcuna operazione aritmetica. Clicca qui per andare alla pagina con tutti i calcolatori Ici.


 
APR
3
Approvati i nuovi modelli del bollettino di pagamento Ici 2008

3 aprile 2008 - Approvati con decreto (clicca qui) i modelli di bollettino di conto corrente postale: semplice (clicca qui) e meccanizzato (clicca qui).


 
MAR
24
Nuovo e completo calcolo automatico Ici 2008

24 marzo 2008 - Informiamo gli utenti che è stato pubblicato un nuovo calcolo automatico con tutte le modifiche introdotte per l'Ici 2008. Tale calcolatore (situato in questa pagina) consente di determinare l'imposta per più immobili insieme e per tutte le tipologie previste. Clicca qui se desideri collegarti alla pagina con tutte le calcolatrici Ici.

Per quanto riguarda i consueti calcolatori relativi a singoli immobili, informiamo che anch'essi sono aggiornati al 2008, ad esclusione di quello relativo alla prima casa (in aggiornamento).


 
MAR
18
Aggiornamento coefficienti valore fabbricati

18 marzo 2008 - Informiamo gli utenti che è stato emesso il decreto del Ministero delle Finanze con il quale sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2008. (G.U. 17 marzo 2008, n. 65).

Per consultare il decreto con il relativo elenco, cliccare qui, oppure andare alla sezione normativa del sito.


 
FEB
18
Aggiornata la Guida Ici

18 febbraio 2008 - Informiamo gli utenti che questa Guida Ici è stata aggiornata con quanto previsto dalla Finanziaria 2008. In particolare, sono state modificate le seguenti pagine, introducendo anche esempi pratici:

Ici in breve, Imposta per l'abitazione principale, tutte le novità introdotte dalla stessa Finanziaria 2008, il Ravvedimento operoso, la disciplina dei rimborsi.

Inoltre, è stata aggiornata anche la legge istitutiva dell'Imposta comunale sugli immobili, cioè la legge n. 504 del 1992 (versione completa, versione con i soli riferimenti all'Ici).

Sono inoltre in programma gli aggiornamenti di tutti i programmi per il calcolo automatico ed una mappa della Guida, in modo da agevolarne la consultazione.


 
GEN
13
Scadenza pagamenti errati (ravvedimento)

13 gennaio 2008 - Si ricorda ai contribuenti che mercoledì prossimo, 16 gennaio, scadrà il termine per porre rimedio ad errori commessi nel pagamento Ici, utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso. Si tratta del caso in cui si sia verificato un "omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta". Il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza (la seconda rata doveva essere pagata entro il 16 dicembre 2007) dà diritto ad una sanzione ridotta, pari ad 1/8 (12,50%) del minimo.


Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo di 30 giorni
(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione ravvedimento scadenza
omesso, tardivo o carente
versamento dell'acconto 2007
  • imposta
    o differenza d'imposta;


  • sanzione del 3,75%
    sull'ammontare dell'imposta;


  • interessi moratori sull'imposta
    al tasso legale del 2,5%
    fino al 31.12.2007
    e del 3% dal 1.1.2008.
16 luglio 2007
omesso, tardivo o carente
versamento del saldo 2007
16 gennaio 2008


Calcolo degli interessi

Il ravvedimento operoso si realizza con il pagamento della sanzione ridotta, dell'imposta (o della differenza rispetto alla somma dovuta) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008.). I versamenti devono essere contestuali, cioè devono essere eseguiti assieme; gli interessi moratori vanno determinati con maturazione giorno per giorno, calcolandoli dal giorno di scadenza fino al giorno del totale pagamento.

Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:

somma dovuta x 3% x giorni di ritardo (ad esempio, 28)


Modalità di versamento

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente ed il comune dove si trova l'immobile, barrando la casella "Ravvedimento".
Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione.

Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 2,5% annuo fino al 31.12.2007 (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,006849% per ogni giornata di ritardo, in base al Dm 1° dicembre 2003) e del 3% annuo dal 1.1.2008 (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,008219% per ogni giorno di ritardo, in base al Dm 12 dicembre 2007).

Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi moratori vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro.

Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, lo stesso contribuente riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento.

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare il solo tributo (se dovuto) nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati".

Il contribuente può utilizzare il modello F24 per effettuare i pagamenti anche in caso di ravvedimento. Per sapere come va compilato cliccare qui.

Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41).

L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi moratori) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...".


 
DIC
21
Finanziaria 2008, ecco le novità

21 dicembre 2007 - Il Senato ha approvato in via definitiva, con 162 voti favorevoli e 153 contrari, la Finanziaria 2008 che è divenuta legge dello Stato. Per prelevare il testo completo all'esame del secondo nrampo del parlamento, clicca qui (se desideri scaricare il file, clicca sul link con il pulsante destro del mouse e seleziona "Salva oggetto con nome...", oppure su "Save Link as..." o opzioni equivalenti).

Queste le novità per quanto riguarda l'Imposta comunale sugli immobili (Ici).

Prima casa. In relazione alla prima casa, il Parlamento ha previsto una ulteriore detrazione Ici per gli immobili adibiti ad abitazione principale (cosiddetta "prima casa"), pari all'1,33 per mille della base imponibile e, comunque, di importo non superiore a 200 euro annui. L'importo va ad aggiungersi alla detrazione attualmente in vigore (pari a 103,29 euro) e potrà essere applicato indipendentemente dal reddito dei proprietari. La detrazione prevista dalla norma deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. Qualora l'immobile abbia più proprietari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla loro quota di utilizzo come prima casa. Dal beneficio sono esclusi gli immobili signorili, le ville, i castelli, rispettivamente individuati al catasto con le categorie A01, A08, A09 (articolo 1, comma 5).

Per l'ex coniuge non assegnatario di casa coniugale. Benefici Ici sono stati previsti per l'ex coniuge proprietario che, in conseguenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. In particolare, l'ex coniuge non più residente nella casa coniugale determina l'Ici dovuta applicando, per la quota di sua proprietà, l'aliquota agevolata prevista per l'immobile e la relativa detrazione fiscale, a patto che non possegga un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune (articolo 1, comma 6).

Accordi tra proprietari e conduttori (cioè coloro che hanno l'immobile in locazione). Per favorire gli accordi tra proprietari edilizi e conduttori, è stato previsto che la riduzione delle aliquote Ici possa arrivare fino all'esenzione dell'imposta (articolo 2, comma 288).

Per chi sceglie energia rinnovabile. Dal 2009, per i Comuni viene prevista la facoltà di applicare un'aliquota agevolata Ici inferiore al 4 per mille in favore di coloro che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. L'agevolazione si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutti gli altri tipi di fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6).


 
OTT
28
Case popolari, l'inquilino non paga l'Ici

28 ottobre 2007 - Ecco il testo della Risoluzione n. 5/DPF del Dipartimento per le Politiche Fiscali, emanata il 18 ottobre scorso, riguardante gli assegnatari di casa popolare (alloggio di edilizia residenziale pubblica) e coloro che ottengono la disponibilità di un immobile a seguito di un provvedimento di separazione o di divorzio emesso dal giudice. I soggetti citati sono esentati dal pagamento dell'Ici.
Questo il testo integrale della Risoluzione n. 5, firmata dal capo del Dipartimento, Fabrizio Carotti.

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili, ICI. Soggettività passiva. Immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Immobile assegnato con provvedimento giudiziale al coniuge separato o divorziato. Quesito.
Con il quesito in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla soggettività passiva ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
In particolare, il Comune X chiede se sono obbligati al pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto ed il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale.
Al riguardo, si osserva che, per la soluzione dei quesiti proposti, è di fondamentale importanza la qualificazione del diritto che sorge in capo a tali soggetti. Da ciò, infatti, dipende il riconoscimento o meno della soggettività passiva ai fini dell'ICI nei loro riguardi.
Con riferimento alla prima questione, occorre precisare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005, ha affermato che in capo all'assegnatario nasce soltanto un diritto personale di credito nei confronti del locatore e non un diritto reale di godimento. In conseguenza di ciò, il locatario con patto di futura vendita non è tenuto al pagamento dell'ICI, poiché l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, individua tra i soggetti passivi del tributo solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sugli immobili.
Per quanto concerne, invece, la problematica relativa all'assegnazione della casa coniugale, la Suprema Corte ha riconosciuto anche in questo caso all'assegnatario soltanto un diritto di natura personale. Si deve sottolineare a questo proposito che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007, confermando quanto già espresso nella sentenza n. 18476 del 5 luglio 2005, ha affermato che il "il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale".
Il principio in questione era stato del resto già sostenuto dall'amministrazione finanziaria sin dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione ICI per l'anno 2004, in cui è stato eliminato il coniuge assegnatario dall'elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ed è stato poi esplicitamente confermato con nota n. 4440/2007/DPF/UFF del 3 aprile 2007. In tale nota si è sostenuto, inoltre, che il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, poiché, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 - modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto. Nella suddetta nota, tuttavia, è stato chiarito che i comuni possono, attraverso una norma regolamentare, estendere il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. Secondo i chiarimenti forniti, tale disposizione regolamentare non sarebbe in contrasto con la norma contenuta nell'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in cui si prevede che i comuni possano considerare abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.
L'introduzione di detta disposizione, rientra, infatti - come anche affermato nella recente nota n. 1184/2007/DPFUFF - nel più ampio potere regolamentare riconosciuto "in via generale agli enti locali dall'art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997".


 
OTT
24
Termine di scadenza per la denuncia dei fabbricati ex rurali: 30 novembre

24 ottobre 2007 - Il 30 novembre prossimo rappresenta il termine di scadenza per dichiarare in Catasto i fabbricati che hanno perso i requisiti di "ruralità" (art. 15, comma 3-quater del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127). Se si procederà in tempo, non saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 2, comma 38, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 286 del 24 novembre 2006.
Il proprietario, o chiunque eserciti diritti reali sull'immobile ex rurale, deve rivolgersi ad un professionista (ingegnere, geometra, architetto, dotttore agronomo, perito edile, perito agrario), iscritto al rispettivo Ordine o Collegio.
Nei casi più semplici, serve solo la denuncia al Catasto dei fabbricati, con la planimetria dell'unità e delle sue eventuali pertinenze. Nei casi più complessi, invece, si dovrà procedere alla stesura di un tipo mappale per l'aggiornamento geometrico della mappa, al rilievo ed alla compilazione delle planimetrie da allegare alla denuncia di ciascuna unità, alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dal tecnico.
L'Agenzia del Territorio provvede quindi a pubblicare la nuova rendita catastale attribuita al fabbricato. Il proprietario o il titolare dei diritti può accettare la rendita dell'Agenzia ed iniziare a pagare Irpef e Ici su quella base; se invece non accetta la rendita, può presentare un'istanza motivata all'Ufficio provinciale del Territorio, per ottenere la cancellazione o la rettifica in autotutela. Qualora l'Agenzia del Territorio rigetti l'istanza o non invii - entro 30 giorni dal ricevimento - una comunicazione di inizio del procedimento di rettifica, il contribuente potrà impugnare il rifiuto o il silenzio dell'Ufficio con ricorso alla Commissione tributaria provinciale. A tal proposito va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del decreto legge 262/2006, in deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale dichiarata o attribuita produce effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il fabbricato è stato costruito o è stato variato.
Per coloro che - entro il 30 novembre prossimo - non presenteranno al Catasto dei fabbricati la denuncia con rendita degli edifici che hanno perso i requisiti di "ruralità" o non sono mai stati dichiarati prima, l'Agenzia del Territorio provvederà ad assolvere l'adempimento per surrogazione mediante i propri uffici provinciali (ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto legge 262/2006), addebitandone i costi ai contribuenti inadempienti, ai quali saranno applicate le sanzioni di legge.
In caso di ritardo nella presentazione della denuncia in Catasto fabbricati degli edifici ex rurali, vengono applicate sanzioni da un minimo di 258 ad un massimo di 2.066 euro, che potranno essere sanate mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del Dpr 472/97).
Se il ritardo si verifica entro 90 giorni, si applica una sanzione pari a 1/8 del minimo (32,25 euro); se avviene entro un anno, la sanzione è pari a 1/5 (51,60 euro); se si supera l'anno, l'ammontare della stessa è di 300 euro, riducibili a 1/4 (75 euro) se si effettua il versamento entro 60 giorni dalla notifica di pagamento, per ciascuna unità immobiliare.


 
OTT
22
La revisione tardiva della rendita catastale non ha efficacia retroattiva

22 ottobre 2007 - Il decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 obbliga il titolare dei diritti reali sui fabbricati a proporre la rendita catastale all'Agenzia del Territorio; la "rendita proposta" con la procedura Docfa ha valenza fino a quando non verrà attribuita quella definitiva.
Il regolamento ministeriale fissa in 12 mesi la conclusione del classamento, ma tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio per cui, qualora l'Ufficio del Territorio dovesse rivedere tardivamente la rendita catastale proposta dal contribuente, il recupero dell'Imposta comunale sugli immobili è limitato solo agli anni successivi alla notifica dell'atto di rettifica (Cassazione, sezione tributaria, pronuncia n. 17818 del 21 agosto 2007; in senso conforme diversi giudici di merito e la stessa Corte di legittimità, sentenza n. 19583/2006).
In proposito va ricordato che, ai sensi dell'art. 74 della legge 342/2000, gli atti attributivi di rendite catastali sono efficaci dal momento della loro notificazione.


 
OTT
12
Novità nel disegno della Finanziaria 2008 - Sconto Ici sull'abitazione principale.

12 ottobre 2007 - Queste in sintesi, le novità previste dalla legge Finanziaria 2008 che deve essere approvata dal Parlamento.
Degli sconti Ici sull'abitazione principale potranno beneficiare solo i contribuenti con reddito fino a 50.000 euro. Il limite massimo della nuova destrazione è fissato a 200 euro per ogni contribuente.
In relazione all'immobile, la nuova destrazione non potrà superare l'1,33 per mille del valore catastale. Il parametro dell'1,33 per mille abbuona 66,5 euro ogni 50.000 euro di valore dell'immobile (sulla base dei valori catastali rivalutati). Pertanto, lo sconto arriva a 133 euro per un appartamento di 100.000 euro e raggiunge i 199,5 euro quando l'abitazione ne vale 150.000.
Raggiunto il limite di 200 euro, lo sconto "statale" non aumenta.
In pratica, chi vive in una casa di 130-140 metri quadrati di categoria catastale A/2 (civile abitazione e, quindi, non di lusso), situata nel centro di una delle città più care, verrà ad ottenere una detrazione del 20-30%. Invece, il proprietario di una prima casa di 90-100 metri quadrati di categoria economica, non situata in centro, potrà godere di un beneficio anche superiore al 50% dell'imposta 2007. Per le abitazioni di valore catastale alquanto modesto, la Finanziaria 2008 arriva ad annullare del tutto l'Ici sulla prima casa.
Il limite di reddito esclude soltanto il 3,4% dei contribuenti, poiché il tetto agisce sul reddito individuale, coerentemente con il meccanismo dell'imposta che si basa sulla proprietà individuale dell'immobile.
Questo, l'esempio di due coniugi comproprietari al 50% di un appartamento: il marito ha un reddito di 60.000 euro l'anno, mentre la moglie ne guadagna solo 25.000. Ebbene, con la nuova detrazione "statale", la moglie potrà godere di uno sconto di 151,64 euro (lo sconto "statale" di 100 euro si somma ai 51,64 euro di detrazione comunale), nel caso in cui il valore catastale dell' immobile porti lo sconto "statale" alla detrazione massima (200 euro). Al marito, invece, spetterà solo la vecchia detrazione comunale di 51,64 euro (cioè il 50% della detrazione base di 103,29 euro) e non ricaverà alcun beneficio dalla Finanziaria 2008. Insieme, i due coniugi potranno contare su una detrazione Ici complessiva di 203,28 euro.