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Mini-sanatoria per errori nel versamento Ici | |||
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26 luglio 2008 - Attenzione: martedì 26 agosto scade il termine per sanare il mancato versamento dell'Ici dovuto ad errori nella individuazione degli immobili esenti, senza dover pagare alcuna sanzione. La legge n. 126 del 24 luglio, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 93 del 27 maggio (contenente l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, senza incorrere in penali, a partire dalla data della sua entrata in vigore (26 luglio 2008). La sanatoria è contenuta nel comma 6-bis dell'art. 1: "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
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Pubblicati modelli compilabili e stampabili | |||
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8 giugno 2008 - Pubblicati i modelli compilabili e stampabili per il bollettino di pagamento, per la dichiarazione F24, per la domanda di ravvedimento. Clicca qui per visualizzare o scaricare questi modelli, in formato pdf. |
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Nota Ifel sul decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 | |||
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6 giugno 2008 - Pubblicata sul sito dell'Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) una interessante nota sul decreto-legge del 27 maggio 2008, utile soprattutto agli Uffici tributi degli enti locali. Clicca qui per leggerla, oppure clicca qui per scaricare il file in formato pdf. |
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Pubblicato il decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale | |||
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28 maggio 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 che dispone l'esclusione dall'Ici dell'abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A1, A8, A9. Clicca qui per leggere il testo completo del decreto-legge. |
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Abolita l'Ici sull'abitazione principale | |||
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21 maggio 2008 - Il Consiglio dei Ministri, riunito a Napoli, ha approvato il "pacchetto fiscale". Fra i provvedimenti adottati dal Governo con decreto, figura l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio sarà in vigore dal primo acconto di giugno e riguarderà anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, a cui non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Per chi ha già versato l'imposta comunale sugli immobili, sono state previste forme di restituzione delle somme. L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge, saranno stabiliti i criteri e le modalità del rimborso ai Comuni.
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Approvato il nuovo modello Ici 2008 con le istruzioni | |||
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26 aprile 2008 - Il direttore generale del Dipartimento delle Finanze ha approvato con apposito provvedimento, il 23 aprile scorso, il nuovo modello di dichiarazione Ici 2007 (valido per l'anno 2008), con le relative istruzioni. In proposito, si ricorda che l'articolo 37, comma 53 del Dl 223/06, convertito nella legge 248/06, ha parzialmente soppresso l'obbligo di dichiarazione Ici, dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. |
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Nuovo codice tributo per ulteriore detrazione statale | |||
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18 aprile 2008 - L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154/E del 15.04.2008, ha provveduto ad istituire il codice tributo 3900 che consentirà di utilizzare in compensazione la minor ICI dovuta per la prima casa, generata dall'ulteriore detrazione introdotta dalla Finanziaria 2008. |
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Risoluzione n. 11/DF con utili esempi di calcolo | |||
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14 aprile 2008 - Pubblicata la Risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008, emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero. La lettura di tale Risoluzione è caldamente consigliata, poiché il documento contiene utili chiarimenti in relazione alla ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008 e, soprattutto, una serie di esempi pratici per il calcolo. Particolare attenzione è dedicata alla casistica dei coniugi separati o divorziati. Per consultare la Risoluzione (scaricabile anche nella originale versione in Pdf), clicca qui. Naturalmente, essa è presente anche nell'elenco della sezione "Normativa". |
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Migliorie ai calcoli automatici Ici 2008 | |||
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10 aprile 2008 - Apportate migliorie ai programmi per il calcolo automatico dell'Ici, sia nella versione completa per tutte le categorie di immobili, sia nella versione limitata all'abitazione principale: ora è possibile calcolare contemporaneamente l'imposta per la "prima casa" e l'imposta per le sue eventuali pertinenze; il programma determina automaticamente l'importo delle destrazioni ed in particolare della ulteriore detrazione statale dell'1,33 per mille introdotta dalla Finanziaria 2008. Con riferimento alla nuova destrazione, i programmi determinano automaticamente l'eventuale raggiungimento del limite di 200 euro stabilito per la stessa agevolazione, senza costringere più il contribuente ad effettuare manualmente alcuna operazione aritmetica. Clicca qui per andare alla pagina con tutti i calcolatori Ici. |
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Approvati i nuovi modelli del bollettino di pagamento Ici 2008 | |||
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3 aprile 2008 - Approvati con decreto (clicca qui) i modelli di bollettino di conto corrente postale: semplice (clicca qui) e meccanizzato (clicca qui). |
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Nuovo e completo calcolo automatico Ici 2008 | |||
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24 marzo 2008 - Informiamo gli utenti che è stato pubblicato un nuovo calcolo automatico con tutte le modifiche introdotte per l'Ici 2008. Tale calcolatore (situato in questa pagina) consente di determinare l'imposta per più immobili insieme e per tutte le tipologie previste. Clicca qui se desideri collegarti alla pagina con tutte le calcolatrici Ici.
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Aggiornamento coefficienti valore fabbricati | |||
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18 marzo 2008 - Informiamo gli utenti che è stato emesso il decreto del Ministero delle Finanze con il quale sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2008. (G.U. 17 marzo 2008, n. 65).
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Aggiornata la Guida Ici | |||
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18 febbraio 2008 - Informiamo gli utenti che questa Guida Ici è stata aggiornata con quanto previsto dalla Finanziaria 2008. In particolare, sono state modificate le seguenti pagine, introducendo anche esempi pratici:
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Scadenza pagamenti errati (ravvedimento) | ||||||||
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13 gennaio 2008 - Si ricorda ai contribuenti che mercoledì prossimo, 16 gennaio, scadrà il termine per porre rimedio ad errori commessi nel pagamento Ici, utilizzando il cosiddetto ravvedimento operoso. Si tratta del caso in cui si sia verificato un "omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta". Il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza (la seconda rata doveva essere pagata entro il 16 dicembre 2007) dà diritto ad una sanzione ridotta, pari ad 1/8 (12,50%) del minimo.
Calcolo degli interessi Il ravvedimento operoso si realizza con il pagamento della sanzione ridotta, dell'imposta (o della differenza rispetto alla somma dovuta) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 2,5% fino al 31.12.2007 e del 3% dal 1.1.2008.). I versamenti devono essere contestuali, cioè devono essere eseguiti assieme; gli interessi moratori vanno determinati con maturazione giorno per giorno, calcolandoli dal giorno di scadenza fino al giorno del totale pagamento. Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula: somma dovuta x 3% x giorni di ritardo (ad esempio, 28) Modalità di versamento Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui nuovi bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente ed il comune dove si trova l'immobile, barrando la casella "Ravvedimento". Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione. Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del 2,5% annuo fino al 31.12.2007 (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,006849% per ogni giornata di ritardo, in base al Dm 1° dicembre 2003) e del 3% annuo dal 1.1.2008 (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,008219% per ogni giorno di ritardo, in base al Dm 12 dicembre 2007).
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi moratori vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il nuovo bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta. Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro. Il contribuente può eseguire il versamento anche tramite il servizio telematico gestito dalle Poste italiane. In questo caso, lo stesso contribuente riceverà la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione nella propria casella di posta elettronica contenente l'immagine virtuale del bollettino di versamento. Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare il solo tributo (se dovuto) nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati". Il contribuente può utilizzare il modello F24 per effettuare i pagamenti anche in caso di ravvedimento. Per sapere come va compilato cliccare qui. Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41). L' intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi moratori) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. Esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...". |
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Finanziaria 2008, ecco le novità | |||
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21 dicembre 2007 - Il Senato ha approvato in via definitiva, con 162 voti favorevoli e 153 contrari, la Finanziaria 2008 che è divenuta legge dello Stato. Per prelevare il testo completo all'esame del secondo nrampo del parlamento, clicca qui (se desideri scaricare il file, clicca sul link con il pulsante destro del mouse e seleziona "Salva oggetto con nome...", oppure su "Save Link as..." o opzioni equivalenti).
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Case popolari, l'inquilino non paga l'Ici | |||
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28 ottobre 2007 - Ecco il testo della Risoluzione n. 5/DPF del Dipartimento per le Politiche Fiscali, emanata il 18 ottobre scorso, riguardante gli assegnatari di casa popolare (alloggio di edilizia residenziale pubblica) e coloro che ottengono la disponibilità di un immobile a seguito di un provvedimento di separazione o di divorzio emesso dal giudice. I soggetti citati sono esentati dal pagamento dell'Ici.
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Termine di scadenza per la denuncia dei fabbricati ex rurali: 30 novembre | |||
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24 ottobre 2007 - Il 30 novembre prossimo rappresenta il termine di scadenza per dichiarare in Catasto i fabbricati che hanno perso i requisiti di "ruralità" (art. 15, comma 3-quater del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007 n. 127). Se si procederà in tempo, non saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 2, comma 38, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 286 del 24 novembre 2006.
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La revisione tardiva della rendita catastale non ha efficacia retroattiva | |||
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22 ottobre 2007 - Il decreto ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 obbliga il titolare dei diritti reali sui fabbricati a proporre la rendita catastale all'Agenzia del Territorio; la "rendita proposta" con la procedura Docfa ha valenza fino a quando non verrà attribuita quella definitiva.
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Novità nel disegno della Finanziaria 2008 - Sconto Ici sull'abitazione principale. | |||
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12 ottobre 2007 - Queste in sintesi, le novità previste dalla legge Finanziaria 2008 che deve essere approvata dal Parlamento.
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