IFEL: NOTA ICI DI CUI AL DECRETO N. 93 DEL 27/05/2008
30 MAGGIO 2008
Art. 1 – comma 1
Abitazione principale è dove il soggetto risiede anagraficamente e non
è prova contraria il lavorare o studiare nella città benché
per le agevolazioni erariali sia ammessa dichiarazione sostitutiva di dimorare
abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica.
Art. 1 – comma 2
L'abolizione ICI comprende le abitazioni principali di legge (divorziati, residenti
all'estero, ex IACP, coop indivise, ...) nonché quelle assimilate dal
Comune, in particolare oltre agli anziani/disabili anche i parenti. Per tale
assimilazione è sufficiente aver previsto l'aliquota agevolata e non
anche la detrazione in quanto la lettera e) dell'art. 59, di cui al D. Lgs 446/97,
fra aliquota e detrazione usa la congiunzione "od" e non "e".
Nel testo non è menzionata la casa dei cittadini residenti all'estero,
non locata, che comunque dovrebbe rientrare nella casistica di abolizione (assimilazione
ope legis). Ai fini del beneficio si pone la condizione che le assimilazioni
operate dai Comuni siano state adottate con regolamento vigente alla data di
entrata in vigore del decreto. Al riguardo deve essere considerato che molti
Enti non hanno trasfuso nei regolamenti le assimilazioni adottate con delibera
consiliare che si ritengono comunque escluse dal pagamento ICI analizzando la
questione sotto il profilo sostanziale e non formale. Il problema, in realtà,
sorge per i Comuni che hanno applicato l'art. 59 di cui sopra con delibera di
giunta per gli anni precedenti al 2007; bisognerebbe valutare l'opportunità
di ratificare con delibere consiliari l'operato della giunta, in quanto in tali
Comuni permarrebbe una agevolazione approvata da organo incompetente. A seguito
della ratifica, si potrebbe forse anche certificare il mancato gettito in quanto
l'esenzione era già stabilita alla data di entrata in vigore, ma da organo
incompetente che ha successivamente ratificato. Un altro aspetto da sottolineare
riguarda l'unità immobiliare posseduta da parente assimilata all'abitazione
principale solo per una quota: l'esenzione deve essere concessa per quota. L'ulteriore
quota rimane imponibile. Questo dovrebbe valere anche per tutte le proprietà
indivise fra parenti. (Per esempio se un Comune ha assimilato solo i parenti
di primo grado, i fratelli sono parenti di secondo grado e pertanto non sono
agevolati. Succede quindi che se ci sono tre appartamenti a proprietà
indivisa in parti uguali di un genitore e di due figli e ciascuno dei tre risiede
separatamente in una u.i. distinta, ciascuno dei due fratelli dovrà pagare
un terzo del'unità ammobiliare in cui risiede l ‘altro fratello,
mentre tutto il resto è esente). Vi è inoltre il problema
dei Comuni ad aliquota unica che non avendo la delibera consiliare ai sensi
art. 59 di cui sopra non hanno abitazioni principali assimilate, a meno che
non l'abbiano approvata per stabilire anche la detrazione e non solo l'aliquota
e quindi devono averle assimilate con art. 59. Si ritiene che le pertinenze
– non espressamente citate dalla norma – siano comprese nell'esenzione
e che anche a questa materia siano applicabili i limiti fissati dai regolamenti
comunali: ad esempio, un oggetto per ciascuna delle categorie pertinenziali
tipiche, la cantina (categoria catastale C2) e il box o posto auto (cat. C6)
Art. 1 – comma 3
Rimangono certamente imponibili le unità immobiliari per le quali il
Comune può stabilire un'aliquota agevolata (per esempio caso degli affitti
concordati). In realtà, nonostante la norma che prevedeva tale possibilità
di agevolazione è stata soppressa, si ritiene possibile deliberare tale
agevolazione anche per il prossimo anno in quanto rientra nella potestà
regolamentare del comune ex art. 52.
Art. 1 – comma 4
Per quanto il tema sia da approfondire ulteriormente, gli importi indicati quale
rimborso di minore imposta (2.604 mln di euro) devono essere comparati con i
gettiti reali. Il valore del gettito ICI riconducibile all'abitazione principale
è stimato intorno a 2.700 mln di euro dalla relazione tecnica della finanziaria
2008; a questa cifra vanno oggi aggiunti gli importi relativi alle assimilazioni
comunali e alle abitazioni degli ATER e delle cooperative a proprietà
ancora indivisa, in quanto esclusi dalla manovra Prodi. Questa disposizione
offre poche certezze: i tempi di erogazione potrebbero allungarsi di diversi
mesi, creando forti difficoltà di cassa ai Comuni; non è chiaro
in quale forma la conferenza stabilirà criteri e modalità. Appare
necessario un accordo per la definizione di un quadro quantitativo affidabile
e certo, in grado di sostituire validamente il dispositivo delle "certificazioni"
comunali.
Rimane aperto il problema del ristoro della perdita di gettito per gli anni
successivi al 2008, di cui il provvedimento nulla dispone. In relazione ai tempi
di erogazione e alle modalità per gli anni successivi al 2008, ANCI propone
che il Ministero dell'Interno sia autorizzato ad erogare ai Comuni entro il
15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del
mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del
relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti
dati disponibili.
Art. 1 – comma 7
Questo comma prevede il blocco, fino all'attuazione del federalismo fiscale,
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle
maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con leggi dello Stato. La norma
comprende anche i casi di istituzione di nuovi tributi mentre non comprende
le deliberazioni relative alle entrate patrimoniali (esempio: COSAP, TIA, CIMP)
che gli Enti locali possono istituire con regolamento in sostituzione della
TOSAP, della TARSU e dell'Imposta sulla pubblicità né gli aumenti
delle aliquote collegati ai piani di rientro dei disavanzi finanziari causati
dalla spesa sanitaria. Sono inoltre escluse le ipotesi in cui eventuali aumenti
siano già stati deliberati in sede di predisposizione dello schema di
bilancio di previsione predisposto dall'organo esecutivo, presentato all'approvazione
dell'organo collegiale.
Art. 5
Non è possibile "calcolare" la copertura solo per l'ICI poiché
la copertura comprende, senza distinzioni, ICI, detassazione straordinari e
fondo Ministero di cui al comma 4 dello stesso art. 5. In ogni caso, il quadro
generale prevede l'iscrizione al "Fondo per interventi strutturali di politica
economica", di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge n. 282 del 29/11/2004
convertito con Legge n. 307 del 27/12/2004 delle seguenti somme derivanti per
una parte da riduzioni di spesa e per una parte da modifiche normative come
sotto riportato.
Tabella 1 - Per riduzioni di spesa
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e successivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Finanziaria 2008 | 950,9 | 776,5 | 589,5 | 150,5 | 150,5 |
| D.L. 248/2007 | 34,6 | 19,8 | 19,0 | ||
| L. Finanziaria 2007 | 10,0 | 10,0 | |||
| D.L. 269/2003 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Totale | 1.010,5 | 842,3 | 644,5 | 186,5 | 186,5 |
Tabella 2: Per modifiche normative
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e successivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Finanziaria 2008 | 586,2 | 699,1 | 213,1 | 124,5 | 131,5 | 79,5 | |
| D.L. 248/2007 | 25,0 | ||||||
| L. Finanziaria 2007 | 44,9 | 50,0 | |||||
| Totale | 656,1 | 749,1 | 213,1 | 124,5 | 131,5 | 79,5 | 75,5 |
TOTALI TABELLA 1 E 2
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e successivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale da riduzione spesa | 1.010,5 | 842,3 | 644,5 | 186,5 | 186,5 |
| Totale da modifiche normative | 656,1 | 749,1 | 213,1 | 124,5 | 155,0 |
TOTALE
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e successivi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 1.666,6 | 1.391,4 | 857,6 | 311,0 | 341,5 |
Per quanto riguarda la tabella 1 si riporta di seguito qualche esempio di riduzione di spesa per l'anno 2008:
Tagli a Finanziaria 2008
Tagli a DL 248/2007
Tagli a Finanziaria 2007