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Qui di seguito sono riportati le modalità per ottenere il credito di imposta, le sue caratteristiche ed il suo ammontare. In basso sono inoltre presentate le agevolazioni previste per i mutui ipotecari stipulati in caso di acquisto della prima casa.
| CREDITO D'IMPOSTA | Chi vende l'immobile per il quale ha usufruito dei benefici previsti per
la "prima casa", la normativa vigente prevede un credito d'imposta se entro
un anno dalla vendita, acquista un'altra abitazione non di lusso costituente
prima casa. Si recuperano l'imposta di registro e l'Iva sborsate, non le imposte ipotecaria e catastale. Il credito ammonta alla minore tra le due imposte pagate sugli atti di acquisto. Il bonus compete anche quando si acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta. Per fruire del credito d'imposta, il contribuente deve manifestare la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Se per errore detta dichiarazione è stata omessa, è possibile integrare l'atto originario di acquisto con la precedente analoga dichiarazione. Se il nuovo acquisto è soggetto ad imposta di registro, la compensazione può avvenire immediatamente nel rogito. Invece, nel caso di Iva, il recupero del credito di imposta avverrà con la prima dichiarazione dei redditi successiva al rogito.
Se per il nuovo acquisto si prevede un' imposta superiore al credito fiscale spettante, si paga solo la differenza. Al contrario, se il bonus fiscale dovesse essere superiore all'importo dell'imposta di registro o Iva da pagare per la nuova abitazione, la parte di credito eccedente non darà luogo a rimborso e quindi andrà perduta, come illustrato nella tabella sottostante.
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| COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA |
Il credito d'imposta può essere utilizzato:
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| INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IPOTECARI | L'articolo 2 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388, per quanto
concerne la detrazione degli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari
contratti per l'acquisto della prima casa, ha introdotto nuove disposizioni
di maggior favore per il contribuente. Infatti, dal 1° gennaio 2001 la
detrazione di imposta può essere riconosciuta a condizione che:
La "prima casa" è l'immobile che si acquista per primo nel comune dove si ha o si intende trasferire la propria residenza, ed ha le sue agevolazioni che competono anche se esso viene dato in affitto, a condizione che sia la prima casa posseduta nel comune. Per "abitazione principale" si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione redatta ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare che la sua dimora effettiva è diversa da quella risultante in anagrafe. L'abitazione principale ha diritto a due forme di agevolazione: - l'esenzione Irpef - la possibilità di recuperare, in caso di riacquisto, l'imposta di registro o l'Iva pagata sulla prima casa. Il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di trasferimento del contribuente per motivi di lavoro. Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'abitazione non sia locata. Il requisito della dimora abituale non è richiesto al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento sia militare che civile. Per i mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della "prima casa" da adibire ad abitazione principale spetta la detrazione del 19% dell'imposta sul reddito per i seguenti oneri:
L'importo annuo complessivo (compresi gli oneri accessori) su cui applicare la detrazione del 19% è di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione non può superare 686,8 euro (19% di 3.615,20 euro). Con la Finanziaria 2008, il tetto imponibile su cui applicare la detrazione del 19% è stato elevato a 4.000 euro, quindi per una detrazione annua di 760 euro. Se il mutuo è cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; ma in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. Calcolatore automatica del bonus fiscale per la prima abitazione, valido fino all'anno di imposta 2007, che va utilizzato nel 2008 ai fini della dichiarazione dei redditi (la denuncia dei redditi si riferisce sempre all'anno precedente).
L'acquisto di un immobile locato non fa perdere il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo a condizione che:
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 l'importo massimo detraibile è di € 3.615,20 per ogni mutuatario, a condizione che:
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