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L'Interesse Legale è stabilito dall'articolo 1284 del Codice Civile che, dopo la modifica introdotta dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce quanto segue:
"Il saggio degli Interessi Legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del Tasso di Inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo." Click here to use the english version of this calculator. |
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dalla data | alla data | norma regolatrice | tasso |
21.04.1942 | 15.12.1990 | Codice Civile art. 1284 | 5,00 % |
16.12.1990 | 31.12.1996 | Legge 26/11/1990 n. 353 e Legge 29/12/1990 n. 408 (art.13) | 10,00 % |
01.01.1997 | 31.12.1998 | Legge 23/12/1996 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164) | 5,00 % |
01.01.1999 | 31.12.2000 | Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/1998 | 2,50 % |
01.01.2001 | 31.12.2001 | Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/2000 | 3,50 % |
01.01.2002 | 31.12.2003 | Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/2001 | 3,00 % |
01.01.2004 | 31.12.2007 | Decreto del Ministero dell'Economia 01/12/2003 | 2,50 % |
01.01.2008 | 31.12.2009 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/2007 | 3,00 % |
01.01.2010 | 31.12.2010 | Decreto del Ministero dell'Economia 04/12/2009 | 1,00 % |
01.01.2011 | 31.12.2011 | Decreto del Ministero dell'Economia 07/12/2010 | 1,50 % |
01.01.2012 | 31.12.2013 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/2011 | 2,50 % |
01.01.2014 | 31.12.2014 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/2013 | 1,00 % |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/2014 | 0,50 % |
01.01.2016 | 31.12.2016 | Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/2015 | 0,20 % |
01.01.2017 | 31.12.2017 | Decreto del Ministero dell'Economia 07/12/2016 | 0,10 % |
01.01.2018 | 31.12.2018 | Decreto del Ministero dell'Economia 13/12/2017 | 0,30 % |
01.01.2019 | 31.12.2019 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/2018 | 0,80 % |
01.01.2020 | 31.12.2020 | Decreto del Ministero dell'Economia 12/12/2019 | 0,05 % |
01.01.2021 | 31.12.2021 | Decreto del Ministero dell'Economia 11/12/2020 | 0,01 % |
01.01.2022 | 31.12.2022 | Decreto del Ministero dell'Economia 13/12/2021 | 1,25 % |
01.01.2023 | in vigore | Decreto del Ministero dell'Economia 13/12/2022 | 5,00 % |
Attenzione: per i decimali usare la virgola ( , ) e non separare le migliaia con il punto ( , ). L'utente è tenuto a controllare l'esattezza dei calcoli: i risultati prodotti da questa calcolatrice non rivestono valore ufficiale. Il calcolo è valido a partire dal 1º gennaio 1970.
I risultati calcolati in forma sintetica o con lo sviluppo anno per anno possono divergere a causa degli arrotondamenti centesimali. |
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Informazioni - Il Tasso di Interesse Legale è quello stabilito dall'art. 1284 del codice civile, il quale stabilisce che, qualora le parti non pattuiscano per iscritto un Tasso di Interesse maggiore, si dovrà applicare quello legale, stabilito ogni anno dal Ministro del Tesoro. Il Tasso calcolato dal programma è semplice, cioè non prevede la capitalizzazione degli Interessi (il cosidetto anatocismo che consiste, in sintesi, negli Interessi sugli Interessi), e rivaluta la somma di anno in anno. Questa è la modalità più consueta, poiché l'art. 1283 del codice civile consente soltanto l'anatocismo in casi limitati, salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi normativi. Anno civile ed anno commerciale - Il calcolo degli Interessi è effettuato sulla base del cosiddetto anno civile che, come noto, è composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). L'anno commerciale, invece, è un periodo convenzionale che si considera formato da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, per un totale di 360 giorni. Questo particolare periodo era utilizzato in passato per facilitare i calcoli finanziari che, altrimenti, avrebbero dovuto tenere conto delle particolarità tipiche dell'anno civile (anni bisestili e mesi con diverso numero di giorni). Tale esigenza di semplificazione è venuta meno con il diffondersi di software che automatizzano le operazioni sugli Interessi; pertanto, l'anno commerciale è oramai caduto in disuso. Promemoria - Questa calcolatrice si attiene alle disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile: «nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali», applicando la locuzione del diritto romano "dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur" Inoltre, sempre secondo il citato art. 155, «se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e «per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune». In sintesi, il giorno iniziale di un termine viene escluso, mentre quello finale viene incluso. Infine, dagli Interessi Legali occorre distinguere la Rivalutazione Monetaria di una somma di denaro, cioè il meccanismo di calcolo utilizzato per compensare l'inflazione. |
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